Codice di Procedura Penale art. 282 bis - Allontanamento dalla casa familiare 1 .Allontanamento dalla casa familiare 1. 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli2. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica , ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi3.
[1] Articolo inserito dall'art. 12l. 4 aprile 2001, n. 154. [2] Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha sostituito la parola: «un» alle parole «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro». come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. b, l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede: «Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023». [3] Le parole «, ivi inclusa quella operativa,» sono state inserite dopo le parole «non fattibilità tecnica» dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, conv., con modif., in l. 23 gennaio 2025, n. 4. Precedentemente, l'art. 12 , comma 1, lett. c), nn. 1, 2, 3 e 4, l. 24 novembre 2023, n. 168 aveva inserito, dopo la parola: « 572, » le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, » e dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » la seguente: « 583-quinquies, »; le parole: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni » sono state sostituite alle parole « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis » ed infine sono stati aggiunti, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi ». L'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, aveva inserito, dopo la parola «571,» la parola «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate», aveva sostituito le parole «e 609-octies» con le parole: «609-octies e 612, secondo comma», ed inserito, in fine, le parole: «, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis». Il comma era già stato modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che aveva inserito dopo la parola: «571,» la parola: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» le parole: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602» e dall'art. 16, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif,, in l. 1 dicembre 2018, n. 132, che aveva inserito la parola «572,» dopo la parola «571,» e la parola «612-bis,» dopo le parole: «612, secondo comma,». InquadramentoCon la l. 4 aprile 2001, n. 154 sono state ampliate le tipologie di misure coercitive con l'introduzione dell'allontanamento dalla casa familiare, con la finalità di assicurare una più efficace protezione alle vittime di particolari violenze soggette al rischio di reiterazione di condotte criminose. L'allontanamento dalla casa familiare è collegata a reati commessi in ambito domestico e familiare e consiste nella prescrizione all'indagato di “lasciare immediatamente la casa familiare” o di “non farvi rientro” o di “non accedervi” senza l'autorizzazione del giudice che procede, il quale può anche prescrivere particolari modalità di visita oppure, al contrario, può estendere la misura, in caso di particolari esigenze di cautela, vietando l'avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Per particolari fattispecie di reato (comma 6) ampliate, prima, con l'art. 16, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in l. 1 dicembre 2018, n. 132, e successivamente con l'art. 12, comma 1, lett. c) l. 24 Novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), la misura cautelare può essere disposta al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 e anche con il controllo dell'ottemperanza al provvedimento attraverso dispositivi elettronici. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Con l'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, conv. in l. 23 gennaio 2025, n. 4, sono state inserite, dopo le parole «fattibilità tecnica», le parole «, ivi inclusa quella operativa,»; conseguentemente, con il comma 2 del citato art. 7, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è stato inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.» Presupposti della misura e ambito di operativitàLa misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare può essere applicata pur quando manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico (Cass. VI, n. 28958/2008), come nel caso di intervenuta separazione coniugale (Cass. VI 18990/2006), in quanto il presupposto della misura non è la condizione di «attuale» coabitazione, ma l'esistenza di una situazione — che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa familiare — per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona (Cass. VI, n. 25607/2008; Cass. VI, n. 17788/2010; Cass. VI, n. 17950/2016). È illegittima l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento a soggetti estranei alla “casa familiare”, in quanto l'estensione dell'operatività dell'art. 282-bis al di fuori dei delitti commessi in ambito familiare comporterebbe una violazione dei principi di stretta legalità e tassatività che governano la disciplina delle misure cautelari (Cass. V, n. 27177/2014, nella specie l'indagato era accusato del delitto di atti persecutori nei confronti dei vicini). L'allontanamento dalla casa familiare previsto dall'art. 282-bis non rientra tra le prescrizioni che il giudice può disporre nei confronti del minore, ai sensi degli articoli 19 e 20 d.P.R. n. 448/ 1988, considerato che esse concernono le attività di studio e di lavoro o comunque altre attività utili all'educazione del minore e che l'art. 282-bis — che prevede attività sostanzialmente diverse e preordinate alla tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti — non ha modificato la norma speciale che esclude che nei confronti dei minori possano essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste nel capo II del d.P.R. n. 448 del 1988 (art. 19, comma 1, d.P.R. n. 448/ 1988, cit.) (Cass. V, n. 20496/2007). Divieto di avvicinamentoAlla misura di allontanamento dalla casa familiare può accompagnarsi la prescrizione del divieto di “avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa” (art. 282-bis comma 2). Sulle modalità di tale prescrizione la giurisprudenza non fornisce interpretazioni univoche, anche se i diversi orientamenti giurisprudenziali sono stati elaborati soprattutto con riferimento al divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter (v. sub art. 282-ter, § 2). Misura patrimoniale accessoriaAlla misura cautelare personale si può accompagnare la misura patrimoniale accessoria dell'ingiunzione di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi con l'indagato, le quali rimangano prive di mezzi adeguati a seguito del suo allontanamento. Si tratta di una misura che ha carattere provvisorio ed è accessoria rispetto alla misura cautelare personale, con la conseguenza che cessando quest'ultima perde efficacia anche quella patrimoniale (Cass. VI, n. 11361/2003). Il comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» è intervenuto, con finalità di coordinamento, sulla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in conseguenza delle modifiche ai procedimenti di separazione e divorzio. A seguito dell’abrogazione del Capo I (Della separazione personale dei coniugi) del Titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) del Libro IV (Dei procedimenti speciali) del codice di procedura civile, artt. da 706 a 711, prevista dall’art. 3, comma 49, del d.lgs. n. 149 del 2022, all’art. 282-bis c.p.p., viene eliminato il riferimento alle ordinanze di cui all’art. 708 c.p.c. I procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, sono disciplinati dalla riforma agli artt. 473-bis ss. c.p.c. La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, disponendo che la modifica apportata all’art. 282-bis si applica ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023 (sostituendo la precedente data del 30 giugno 2023). La Suprema Corte ha ritenuto che la misura patrimoniale del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi prevista dall'art. 282-bis comma 3 è accessoria alla sola misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare, non potendo pertanto essere applicata in relazione a misura personale di tipo diverso, nella specie la custodia cautelare, pena la violazione del principio di legalità (Cass. VI, n. 30736/2009). Tale conclusione, peraltro, è contrastata in dottrina, in particolare, con il richiamo all'espressa previsione dell'art. 291 comma 2-bis, che sembrerebbe riconoscere l'astratta applicabilità della misura dell'assegno periodico a tutti i provvedimenti coercitivi (Minnella, Non condivisibile l'esclusione della prescrizione patrimoniale ex art. 282-bis comma 3 c.p.p. alle misure cautelati diverse dall'allontanamento dalla casa familiare, in Cass. pen. 2010, 2773). BibliografiaAprile, Le misure cautelari nel processo penale, Milano, 2006; Scalfati (a cura di), Le misure cautelari, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2008; Spangher, Le misure cautelari personali, in Procedura penale teoria e pratica del processo, Torino, 2015. |